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9 Settembre 2026

Esterometro Comunicazione Dati fatture transfrontaliere 2021

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L’esterometro nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria le operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto effettuate con soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia.

Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia, ovvero coloro che esercitano attività di cessione di beni e prestazione di servizi nel territorio dello Stato e soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica.

I soggetti esonerati
– i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile(contribuenti “minimi”);
i contribuenti che applicano il regime forfettario;
– le associazioni sportive dilettantistiche ed enti non commerciali che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991 se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi per un importo non superiore ad euro 65.000;
– i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34 co. 6 del D.p.r. 633/1972.

Operazioni escluse
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs 127/2015 sono escluse le operazioni:
– per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni – cessioni all’esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del D.p.r. 633/1972);
– per le quali siano state emesse fatture elettroniche mediante il sistema di Interscambio (Sdi). In tal caso si trasmette al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, con apposito formato XML e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale composto da sette ‘‘X’’ (‘‘XXXXXXX’’).

Operazioni incluse
– fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
– fatture per acquisti intracomunitari da soggetti non stabiliti in Italia;
– fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
– autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
– autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro e modello Intrastat
E’ irrilevante ai fini dell’obbligo di invio dell’esterometro la circostanza che alcune delle operazioni che sono soggette a “esterometro” siano già trasmesse con i modelli intrastat.

I dati da indicare
I dati identificativi del cedente/prestatore;
I dati identificativi del cessionario/committente;
La data del documento comprovante l’operazione;
La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
Il numero del documento;
La base imponibile;
L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Termini di invio
La trasmissione telematica dell’esterometro deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello della data del documento emesso. Ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Comunicazione Dati fatture transfrontaliere attraverso i servizi web dell’Agenzia delle Entrate
E’ possibile inviare il file della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) dall’interfaccia web dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e corrispettivi”. Nella sezione “Dati Fatture e Comunicazione IVA” selezionare “Dati delle fatture”. In tale sezione è possibile sia creare il file da trasmettere che utilizzare il file creato dal software gestionale. Prima di inviare occorre procedere con le due funzioni presente nel riquadro “Funzioni di Supporto” selezionando prima “controllo il tuo file Dati Fatture” e dopo aver superato il controllo procedere con la funzione “Sigilla il tuo file Dati Fatture” scaricato il file sigillato procedere con la trasmissione del file cliccando sul menu Trasmissione. 

L’invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture estere si fa utilizzando il tracciato già predisposto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
La comunicazione dell’esterometro deve essere firmata digitalmente secondo le disposizioni fissate dalle regole tecniche allegate al provvedimento delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018.
Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate, rivolta alle imprese e ai professionisti (soggetti titolari di partita IVA), che offre servizi per:
generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati) – art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015
consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”) all’Agenzia delle Entrate – art. 21 del decreto legge n. 78/2010
trasmettere e consultare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute (c.d. “esterometro”) all’Agenzia delle Entrate – art. 1, comma 3bis, del d.lgs n. 127/2015
trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA – art. 21-bis del d.l. n. 78/2010
trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi – art. 2 del d.lgs. n. 127/2015

Controllo del file telematico XML:

1.Accedere al sito Agenzia delle Entrate – Fatture e Corrispettivi 

2.Immettere le credenziali

3.Selezionare l’utenza di lavoro

4.Selezionare Fatturazione elettronica e Conservazione

5.Selezionare, tra i servizi disponibili, la voce Dati delle Fatture

6.Selezionare Controlla il tuo file Dati Fattura

7.Selezionare il file XML da controllare e fare clic sul tasto Controlla

8. Per controllare ulteriori fileXML, ripetere la procedura seguendo i punti 6 e 7

Il file generato (ZIP oXML) deve essere firmato digitalmente dal responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato). Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

1.un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta

2.il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile

3.la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

 

Sanzioni clicca qui

Attenzione a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel campo “natura “non può più essere indicato il codice generico N2, N3 o N6. I nuovi codici sono:
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72;
N2.2 non soggette-altri casi;
N3.1 non imponibili-esportazioni (articolo 8 lettera a) e B) del D.P.R. n. 633/72);
N3.2 non imponibili cessioni intracomunitarie (articolo 41 del D.P.R. n. 633/72);
N3.3 non imponibili-cessioni verso San Marino (articolo 71 del D.P.R. n. 633/72);
N3.4 non imponibili-operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 19 del D.P.R. n. 633/72);
N3.5 non imponibili- a seguito di dichiarazioni di intento (articolo 8, lettera c) del D.P.R. n. 633/72);
N3.6 non imponibili-altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Abolizione dall’anno 2022
Dal primo gennaio 2022 l’esterometro sarà abolito (secondo le disposizioni di cui al comma 1103 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021) e i dati delle operazioni transfrontaliere, invece, dovranno essere trasmessi telematicamente, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ricorrendo allo stesso formato XML della fattura elettronica.

 

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